Per alcune violazioni del codice della strada è prevista non solo una sanzione pecuniaria e un decurtamento dei punti ma anche la sospensione della patente di guida. E’ possibile però rientrare in possesso della patente prima del termine della sospensione. Come? #telospiegaeurekar
A patente sospesa l’automobilista è inabilitato alla guida in modo temporaneo. Il periodo di sospensione della patente varia in base alla gravità della violazione contestata e parte da 15 giorni e può arrivare anche fino a 5 anni.
La misura è di natura sanzionatoria accessoria o cautelare in attesa che vengano fatti tutti gli accertamenti sanitaria atti a verificare la momentanea perdita dei requisiti fisico/psichici fondamentali per poter guidare. Le conseguenza per chi si mette alla guida con la patente sospesa sono, oltre ad una pesate multa, anche il fermo del veicolo per tre mesi.
COME VIENE NOTIFICATA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE.
Dal momento del ritiro della patente, l’Agente di Polizia ha 5 giorni di tempo per trasmetterla alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione. A seguito del ricevimento del verbale e della patente ritirata il Prefetto ha 15 giorni di tempo per notificare a casa l’ordinanza di sospensione.
Se l’ordinanza di sospensione della patente non viene emanata entro quindici giorni dal ricevimento (20 giorni dall’infrazione) il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Vediamo quindi insieme perché la patente viene sospesa, cosa si rischia guidando con la patente sospesa e se ci sono casi eccezzionali.
QUANDO AVVIENE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE.
La patente viene sospesa per gravi violazioni del Cds quali:
– Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto (Art. 6 C.d.S.)
– Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell’ autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme (Art. 10 C.d.S.)
– Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista (Art. 86 C.d.S.)
– Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati – Art. 117 C.d.S.)
– Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta (Art. 125 C.d.S.)
– Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (Art. 142, comma 9, C.d.S.)
– Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate (Art. 143, comma 12, C.d.S.)
– Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i specifici divieti previsti dal Codice della Strada (Art. 148 C.d.S.)
– Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose (Art. 168 C.d.S.)
– Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza (Art. 176. comma 1, lett. c, C.d.S.)
– Circolare sulla corsia per la variazione di velocità (Art. 176. comma 1, lett. d, C.d.S.)
– Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti (Art. 179 C.d.S.)
– Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l (Art. 186. comma 2, lett. a, C.d.S.)
– Non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione (Art. 189. commi 1 e 5, C.d.S.)
– Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (Art. 213 C.d.S.)
– Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (Art. 214 C.d.S.)
– Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (Art. 217 C.d.S.)
GUIDARE CON LA PATENTE SOSPESA. LE SANZIONI.
Mettersi alla guida con la patente sospesa è una pratica molto grave che può portare a:
– fermo del veicolo per 3 mesi
– revoca definitiva della patente
– sanzione pecuniaria da 2046 fino a 8186 euro
COME SI FA A RIAVERE LA PATENTE SOSPESA
Poter tornare in diritto di guidare e quindi circolare liberamente bisogna attendere il trascorre del periodo di sospensione della patente.
Ci sono però casi in cui è possibile tentare di riaverla in anticipo facendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Vediamo quando:
- Richiesta “patente a ore” – entro 5 giorni dal ritiro della patente l’automobilista può richiedere una “patente a ore”. La richiesta può essere fatto solo se dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, dovrà essere documentata e motivata ed è prevista solo nel caso in cui l’automobilista che inoltra la richiesta è un lavoratore che necessiti dell’auto e che dimostri che è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri. La richiesta può essere inoltrata anche da coloro i quali beneficiano dell’art 33 legge 104/94. Il permesso non potrà in ogni caso superare le 3 ore al giorno e dovranno essere indicate le fasce orarie. Il richiedente inoltrando la richiesta rinuncerà a presentare ricorso avverso il verbale di violazione, sia in sede amministrativa (ex art. 203 CdS) che in sede giurisdizionale (ex art. 204 bis CdS).
I documenti necessari per presentare la richiesta sono:
1 – dichiarazione del datore di lavoro dove viene indicato l’articolazione dell’orario di lavoro;
2- dichiarazione del conducente sull’ impossibilità o gravosità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi non propri, indicando l’esistenza o meno di mezzi pubblici, il costo, eventuali particolari gravosità
3 – se il lavoratore usufruisce dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92 la dichiarazione al punto 2 dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti che il dipendente beneficia dei permessi previsti dalla legge sopracitata.
La richiesta può essere inoltrata anche da un NON-lavoratore che beneficia però della legge 104/92 e che quindi può richiedere i permessi per fornire assistenza ad un familiare disabile.
In questo caso i documenti da presentare sono:
1- copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidità Civile che attesa le condizioni di cui all’art. 33 Legge 104/92 a favore del richiedente o di familiare che rientra nel rapporto di parentela indicato dalla suddetta legge;
2- istanza di rilascio di permesso orario riportante, sotto forma di dichiarazione di responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) rapporto di parentela, impossibilità per altro beneficiario di provvedere al trasporto del diversamente abile, indicazione precisa dei giorni e degli orari nei quali effettuerà il trasporto.
E’ importante e fondamentale rispettare il codice della strada per nostra sicurezza e per quella degli altri. Il nuovo codice della strada ha apportato delle strette in termine di regole.
Rimani aggiornato e leggi il nostro articolo – https://eurekaritalia.it/decreto-infrastrutture-nuovo-codice-della-strada/ – dove ti raccontiamo cosa è cambiato dal 10 novembre 2021.
Guida con prudenza, rispetta le regole. Sempre.